Tempo di avvicendamenti ai vertici di Gruppi e Zone

Sono pervenute diverse richieste di Capi Gruppo recentemente espressi dalla loro Comunità Capi per avere un aiuto sugli adempimenti da svolgere all’inizio del loro mandato. Senza pretesa di esaustività, proviamo ad appuntarne alcuni:

1. È molto importante leggere con attenzione tutti gli argomenti del Vademecum del Capo Gruppo.

2. Se il Gruppo è in possesso di un codice fiscale occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate la variazione del legale rappresentante (a meno che non corrisponda già all’altro Capo Gruppo in carica: infatti i moduli dell’Agenzia non prevedono il caso di una rappresentanza legale congiunta).

3. Se il Gruppo è iscritto nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale occorre comunicare alla Provincia di riferimento la variazione del legale rappresentante.

4. Se il Gruppo ha un conto corrente o un libretto di risparmio, occorre comunicare all’istituto cassiere la variazione del legale rappresentante.

5. Occorre richiedere al precedente Capo Gruppo, se non siano già custoditi nella sede del Gruppo,  i precedenti bilanci di Gruppo, in modo da mantenere la continuità con il nuovo esercizio finanziario, che ha inizio il 1° ottobre.

6. Per le operazioni di autorizzazione delle unità e di censimento occorre registrarsi sul portale La Cambusa. Ricordiamo che per mantenere la costante copertura assicurativa dei soci i censimenti devono essere inviati entro il termine del 15 gennaio.

E se un Gruppo dovesse chiudere? Occorrerà innanzitutto effettuare, se ne ricorrono i presupposti (presenza di un codice fiscale e iscrizione nel Registro delle associazioni di promozione sociale), la comunicazione di estinzione del Gruppo ai soggetti di cui ai punti 2 e 3, con l’avvertenza che in questo caso è possibile inviare il modulo all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica. Se il Gruppo ha un conto corrente o un libretto di risparmio occorre estinguerlo per tempo. A tal proposito, ricordiamo che l’art. 57 dello Statuto AGESCI prevede che “in caso di scioglimento di un Gruppo i beni esistenti, al netto delle passività, verranno depositati presso il Comitato di Zona competente, che li terrà a disposizione per l’eventuale ricostituzione del Gruppo stesso. Qualora al termine dei tre anni non avvenisse tale ricostituzione, i beni verranno devoluti ai Gruppi locali AGESCI”.

Gli adempimenti fin qui riepilogati naturalmente valgono anche per i Responsabili di Zona, che, in aggiunta, farebbero bene a mandare comunicazione dell’avvicendamento anche in Diocesi, per i necessari raccordi con gli organismi delle aggregazioni laicali, ove costituiti.

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