Trasporto di minori su auto privata: le norme di sicurezza

Talvolta, nello svolgimento di attività scout, avviene che soci adulti o genitori mettano a disposizione il proprio autoveicolo per il trasporto di soci giovani: cerchiamo di approfondire quali sono le regole che si applicano a questo tipo di trasporto, a tutela della sicurezza dei viaggiatori e per evitare sanzioni amministrative a carico del conducente.

Le regole

Il trasporto dei bambini sui veicoli è regolato dall’art. 172 del Codice della Strada, rubricato “Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini”.

La prima regola fondamentale è che il bambino, di statura non superiore a cm 150 e di peso fino a 36 kg, può essere trasportato su di una autovettura munita di cinture di sicurezza, solo a condizione che sia presente un dispositivo di ritenuta omologato ed adeguato al peso del bambino stesso. Tale dispositivo (il seggiolino o l’adattatore) può essere sistemato su un qualsiasi posto passeggero, sia nella parte anteriore dell’abitacolo che nella parte posteriore.

La seconda regola è quella che impone al conducente, se non è presente chi esercita la potestà familiare o altro soggetto tenuto alla sorveglianza del minore, di assicurarsi che durante la marcia il dispositivo sia mantenuto in efficienza e che il bambino sia costantemente trattenuto. Della mancata vigilanza il conducente risponde con la stessa sanzione prevista per il mancato utilizzo della propria cintura di sicurezza.

Si pone pertanto il problema di individuare quale sia il seggiolino o l’adattatore idoneo: nel caso dei nostri associati, dagli 8 anni in su, è probabile che sia necessario servirsi di un dispositivo omologato appartenente al Gruppo 3, per bambini di peso compreso tra 22 e 36 kg:

dis_gruppo_2_3Cuscini senza braccioli da utilizzare sul sedile del veicolo per aumentare, da seduto, la statura del bambino affinché possa fare uso delle normali cinture di sicurezza.

 

 

Le sanzioni

Il mancato uso dei seggiolini o degli adattatori è punito con la sanzione amministrativa da 74,00 euro a 299,00 euro e con la decurtazione di 5 punti patente al guidatore. Se sul veicolo è invece presente un genitore o un adulto che esercita la patria potestà sul bambino, la sanzione viene applicata a lui e nessun punto viene tolto al conducente.

 

Omologazione

Seggiolino e adattatore devono essere omologati e per verificarne la regolarità bisogna controllare che ci sia un’etichetta con gli estremi dell’omologazione. I più recenti sono quelli appartenenti a uno dei 5 gruppi di dispositivi costruiti secondo l’ultima normativa europeache riportano sul contrassegno le sigle: ECE R44-02 oppure ECE R44-03.

Questo è l’esempio di un contrassegno di omologazione di ultimo tipo con la legenda:

omologazione18 Kg – indica il massimo peso per il quale il seggiolino è stato progettato. È facilmente identificabile in quanto reca anche l’unità di misura cioè “Kg”.

Universal – indica che il dispositivo può essere utilizzato su tutti i veicoli.

E – lettera che sta ad indicare il marchio di omologazione (“e” minuscola, previsto dall’Unione europea, “E” maiuscola, secondo le norme ECE-ONU).

1 – numero definisce il paese che ha rilasciato l’omologazione: Germania (l’Italia è identificata dal numero 3).

02. 30 10 27 – serie di numeri: la prima, se comincia con “02”, indica che il seggiolino è omologato secondo la precedente normativa; se comincia con “03” segue l’ultima direttiva comunitaria, pertanto risponde a standard di sicurezza migliori. La seconda serie di numeri, invece, rappresenta il numero progressivo di produzione dal rilascio dell’omologazione.

Possono essere utilizzati comunque anche i dispositivi omologati secondo la precedente normativa che sono caratterizzati dalla semplice sigla ECE R44.

 

Per maggiori informazioni, è possibile consultare la pagina dedicata sul sito della Polizia di Stato.